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La legge 488: cos’è, come funziona, a chi si rivolge
By admin | May 7, 2008
La legge 19 Dicembre 1992 n.488 ha come principale obiettivo l’incremento produttivo, economico ed occupazionale, attraverso la concessione di un contributo, a fondo perduto in conto impianti, a fronte di investimenti da realizzare, alle imprese operanti nei settori dell’industria, del commercio, del turismo e dell’artigianato. È un importante strumento di politica di sostegno alle imprese, grazie al quale il Ministero delle Attività Produttive eroga contributi finalizzati alla realizzazione di specifici programmi di investimento.
La legge 488 finanzia piccole, medie e grandi imprese già costituite ed iscritte alla Camera di Commercio che vogliono realizzare investimenti, fatta eccezione per le imprese individuali per le quali è sufficiente essere in possesso di partita IVA. Sono agevolabili iniziative nei suddetti settori finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti ovvero all’ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione o trasferimento di impianti produttivi esistenti.
L’agevolazione varia in base all’ubicazione e alla dimensione dell’impresa, è concessa in parte in forma di contributo in conto capitale e in parte come finanziamento ad un tasso agevolato. Ogni anno vengono pubblicati i bandi distinti per settori produttivi. L’imprenditore, per poter accedere ai fondi strutturati deve avere a disposizione un ammontare minimo di capitale proprio da immettere nell’impresa, consistente almeno nel 25% dell’investimento totale.
Il capitale proprio può essere reperito sotto qualunque forma, per esempio attraverso mutui, prestiti bancari e personali, immobili e beni propri. È necessario, però, che il capitale non sia già a copertura di altre agevolazioni pubbliche. La domanda deve essere presentata, entro la scadenza stabilita da ciascun bando, sui modelli predisposti dal Ministero delle Attività Produttive e deve contenere:
- il modulo di domanda
- il business plan
Condizione indispensabile per l’ammissione della domanda di agevolazione è l’esistenza, prima dell’approvazione e non oltre i 30 giorni successivi alla presentazione della pratica, di un finanziamento bancario di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato alla copertura di almeno il 15% degli investimenti ammissibili.
Le domande pervenute sono sottoposte ad un’istruttoria e, qualora ritenute ammissibili, sono inserite in distinte graduatorie, sulla base di un punteggio ottenuto prendendo a riferimento vari indicatori.
Il Ministero delle Attività Produttive pubblica nella Gazzetta Ufficiale, entro quattro mesi dalla scadenza del bando, la graduatoria delle imprese ammesse al contributo.
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